Servizi >

Servizi fiscali CAAF: ICI - Imposta Comunale sugli Immobili

Introdotta con il D.Lgs  504/92. Riguarda i fabbricati e le aree fabbricabili ed i terreni agricoli ubicati in Italia.
I fabbricati sono le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati mentre per aree fabbricabili si intendono quelle su cui gli strumenti urbanistici prevedono possibilità di edificazione.
I soggetti passivi tenuti a pagare l’ICI sono i proprietari degli immobili, i titolari dei diritti reali di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie.
L’imposta è dovuta ai Comuni dove gli immobili sono ubicati.
Ciascun comune delibera le aliquote da calcolare sul valore catastale degli immobili, prevedendo un aliquota generale che in genere non supera il 7 per mille anche se alcuni comuni ad alta densità abitativa possono aver deliberato un’aliquota del 9 per per mille per immobili non locati da almeno due anni (ad esempio il comune di Trento) .
Sono previste anche delle agevolazioni, in particolare:

  • Per tutte le abitazioni principali più la prima o più pertinenze , a seconda del regolamento comunale, non è prevista alcuna imposta.
  • Per i fabbricati inagibili, con perizia dell’ufficio tecnico comunale, la riduzione è del 50 % dell’imposta.
  • Se approvato dal regolamento comunale, anche l’uso gratuito di un immobile come abitazione principale ad un parente dà diritto all’esenzione dall’imposta.

A seconda del regolamento comunale sono previsti diversi tipi di pagamento: acconto il 16/06 di ogni anno , saldo o unico versamento al 16/12 di ogni anno (nulla vieta di effettuare un unico versamento in giugno).
Il servizio di stampa del bollettino ICI è prenotabile al momento della  dichiarazione 730 o comunque portando le visure catastali o gli atti  notarili di  acquisto dell’immobile indispensabili per il calcolo.