Valutazione di tutti i rischi (Sez.II - Artt. da 28 a 30 del D.Lgs. 81/08 e s.m.)Tale adempimento è necessario per tutte le imprese che abbiano alle dipendenze anche solo un lavoratore, considerato come tale anche il socio operativo. Sono previste delle semplificazioni documentali per le aziende fino a 10 lavoratori (si veda il punto seguente - Autocertificazione).
Il servizio si compone di:
- un sopralluogo in azienda e/o in cantiere da parte di un nostro tecnico qualificato per la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie
- redazione e consegna del Documento di valutazione dei rischi
Se interessati, richiedete un preventivo mediante contatto con il nostro Ufficio Sicurezza del lavoro.
Art. 29 -5) Autocertificazione (scarica modulo).
E' tuttora ammessa per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori anche se la sua adozione indiscriminata è da noi sconsigliata in quanto la sua attuale modalità di applicazione è deficitaria e non tutela a sufficienza il Datore di lavoro.
Infatti il D.Lgs. 81/08 ne ha previsto la sostituzione con delle nuove procedure standardizzate che saranno emanate con decreto specifico, annunciato entro il 2012.