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Sicurezza sul lavoro: Lavori elettrici sotto tensione

Salute e sicurezza sul lavoro

Novità

 

Lavori elettrici sotto tensione
Criteri per il rilascio delle autorizzazioni ai lavori elettrici
nei sistemi di II categoria.

 

 

 

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 83 del 11-4-2011) il Decreto 4 febbraio 2011 relativo a “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni”.

 

Il decreto, previsto all’articolo 82 del testo unico della sicurezza [DLgs 81/08] riguarda i lavori sotto tensione effettuati su impianti alimentati a frequenza industriale superiore a 1000 V. 

Viene espressamente ricordato nell’art 1 che il decreto si applica:

a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;

b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative.

Lo stesso articolo 1 nel secondo comma elenca i casi di esclusione dall’applicazione.

 

Nel secondo articolo sono riportate le definizioni fra le quali troviamo:

lavoro sotto tensione: lavoro eseguito sulle parti attive di un impianto elettrico che si trovano in tensione o che sono fuori tensione ma non collegate a terra ed in cortocircuito. Si considera altresì lavoro elettrico sotto tensione ogni altra attività in cui il lavoratore raggiunga con parti del suo corpo, con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi che vengono maneggiati, l'interno della zona dei lavori sotto tensione così come definita nella norma CEI EN 50110-1;

 

Nei successivi articoli troviamo i criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende [art 3], le modalità di formazione e di conseguimento dell’idoneità per operate [art 5]. Nell’art 7 si parla delle attrezzature e nel 8 del riconoscimento delle aziende già operanti, articolo che cita testualmente:

1. Hanno diritto al riconoscimento di cui all'art. 3, comma 1 e all'art. 5, comma 3, le aziende già operanti ai sensi del decreto ministeriale 9 giugno 1980 e del decreto ministeriale 13 luglio 1990, n. 442, emanati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Le aziende di cui al comma 1, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono adeguarsi alle disposizioni dello stesso decreto. In assenza di adeguamento al presente decreto decade il diritto di riconoscimento di cui al comma 1.

 

Pertanto le aziende interessate devo porre la massima attenzione alla scadenza dei 24 mesi per adeguarsi alle nuove disposizioni.